1. L’acquisto e il relativo possesso del titolo di viaggio comporta la conoscenza e l’accettazione integrale del “Regolamento di Biglietteria”, esposto al pubblico presse le casse e pubblicato sul sito www.alpedelnevegal.it
2. Tutti i biglietti emessi sono validi durante il normale orario di d’esercizio degli impianti di risalita. I viaggiatori sono tenuti a rispettare le “Disposizioni per i viaggiatori” (esposte presso tutte le stazioni di partenza degli impianti) e ad osservare le norme integrative eventualmente emanate dalle autorità competenti nell'interesse della sicurezza e della regolarità del trasporto ed altresì tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, fossero impartite in circostanze particolari dal personale addetto dell'impianto.
3. La società si riserva di decidere l’apertura e la chiusura degli impianti e delle piste a suo insindacabile giudizio. Non viene garantita l’apertura di tutti gli impianti né la sciabilità di tutte le piste. Gli impianti e le piste sono aperti al pubblico come da programma di esercizio predisposto dalla Direzione. Per cause di forza maggiore (guasti elettromeccanici, avverse condizioni atmosferiche, ecc.) o per lo svolgimento di manifestazioni, gare o allenamenti agonistici, uno o più impianti nonché piste potranno essere chiusi al pubblico senza che ciò possa costituire motivo né di indennizzo alcuno né di rimborso parziale o totale al possessore dello skipass.
4. Il regolamento di biglietteria fa espresso riferimento ai tariffari esposti al pubblico che devono essere considerati come parte integrante del presente regolamento.
5. Lo skipass, titolo di trasporto valido anche come scontrino fiscale (D.M. 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni), costituisce l’unico documento idoneo a comprovare la conclusione del contratto tra la società d’impianti ed il trasportato, il quale, in caso di mancata esibizione su richiesta del personale addetto, è tenuto a corrispondere il corrispettivo dovuto per la tratta percorsa. Il cliente è tenuto alla buona conservazione dello skipass e pertanto colui che lo abbia smarrito o gravemente danneggiato, non ha diritto ad alcun rimborso o sostituzione da parte della società Alpe del Nevegal srl.
6. La società si riserva di adeguare le tariffe e le normative in corso di stagione. Tutti i prezzi contenuti nel listino sono comprensivi di IVA e, per i pagamenti tramite assegno o carta di credito, sarà necessario presentare un documento di identità in corso di validità.
7. Al momento dell’acquisto e prima dell’emissione del titolo, il trasportato deve segnalare il diritto ad eventuali riduzioni (Senior, Junior, Baby, ecc.) presentando un documento valido di identità che attesti l'appartenenza ad una delle suddette categorie, in difetto sarà applicata la tariffa a prezzo pieno. Non saranno accettate autocertificazioni.
8. Di norma i titoli di viaggio vengono caricati su un apposito supporto ricaricabile (keycard), perciò al cliente sarà richiesto di versare un deposito cauzionale di 5€ non incluso nel prezzo di listino. Tale cauzione verrà restituita alla riconsegna della keycard integra e funzionante.
9. Gli skipass saranno emessi con le seguenti informazioni:
• Skipass stagionali: nome, cognome e fotografia.
• Skipass plurigiornalieri: nome e cognome.
Le informazioni sono fornite dal cliente al momento dell’acquisto dello skipass e vengono memorizzate in una banca dati al fine della gestione del rapporto commerciale.
10. Per gli skipass plurigiornalieri aventi validità a cavallo in periodi con tariffe diverse si applica la tariffa del periodo in cui ricade il maggior numero di giornate ovvero a parità di giorni si applica la tariffa più alta.
11. I biglietti giornalieri, mattinieri, pomeridiani, plurigiornalieri e stagionali sono personali e non possono essere ceduti, scambiati o modificati. Le tessere a punti possono essere utilizzate da più persone.
Qualsiasi abuso nell'utilizzo dello skipass, anche in riferimento alla sua cessione come semplice e/o momentaneo scambio, comporta il ritiro immediato dello stesso ed il suo annullamento nonché in caso di infrazione reiterata e/o particolare gravità, il diritto di agire contro il trasgressore sia penalmente che civilmente.
12. Lo skipass o biglietto, deve essere esibito ad ogni richiesta degli addetti al controllo i quali devono poterne verificare la validità e la regolare appartenenza all'esibitore.
13. Tutti i titoli di viaggio esauriranno la loro validità con la chiusura della stagione invernale in corso.
14. Le tessere a punti che presentino dei residui non utilizzati non saranno rimborsate.
15. I biglietti acquistati non sono sostituibili o rimborsabili (né totalmente, né parzialmente), nemmeno per impossibilità di utilizzo da parte dell’acquirente o in casi di code agli impianti. La validità e la durata del biglietto non possono essere variati dopo l’acquisto. Il cliente è tenuto a controllare immediatamente l’esattezza dello skipass consegnato e del resto. Non si accettano reclami presentati successivamente alla transazione di acquisto.
16. In caso di smarrimento o danneggiamento del documento di viaggio verranno applicate le seguenti procedure:
• Skipass giornalieri e plurigiornalieri: rimborso non previsto.
• Skipass stagionali: il duplicato potrà essere ottenuto dopo aver presentato un’autocertificazione nella quale si denuncia lo smarrimento, e l’originale della ricevuta consegnata al momento del ritiro dello skipass. Il cliente dovrà corrispondere di nuovo la somma di € 5,00 a titolo di deposito cauzionale e un ulteriore importo di € 30,00 a titolo di rimborso spese blocco e riemissione della tessera.
17. È severamente vietato accedere agli impianti di risalita in assenza del personale addetto. Sulle seggiovie il trasporto dei bambini di età inferiore agli otto anni è consentito solo se accompagnati da adulti maggiorenni nel rapporto 1 adulto=1 minore; per i bambini di altezza maggiore di 1,25 m non è richiesto l'accertamento dell'età (D.M. 8 marzo 1999). Sulle sciovie è consentito il trasporto di una sola persona per ogni traino.
18. Nel prezzo del titolo di viaggio è compreso il diritto di trasporto degli sci, dello snowboard o di un piccolo bagaglio non ingombrante, del peso complessivo inferiore a Kg. 10.
19. Per ragioni di soccorso, urgenza e manutenzione, le piste potrebbero essere percorse o attraversate, anche in regime di apertura delle stesse, da mezzi meccanici dotati di appositi segnalatori luminosi ed acustici. In tale caso gli sciatori dovranno adeguare il proprio comportamento alla presenza del mezzo, evitando di interferire con la sua direzione di marcia, evitando situazioni che possano pregiudicare l’incolumità propria o di terzi.
20. La classificazione delle piste è puramente indicativa: lo sciatore è consapevole della pericolosità dell’attività sciistica ed è quindi cosciente della necessità di adattare il proprio comportamento (velocità e modalità di discesa) alle capacità di cui dispone, alle condizioni atmosferiche e della pista, nonché alle prescrizioni imposte dai segnali indicatori. Lo sciatore dovrà comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo l’incolumità propria o altrui e da non provocare danni a persone o cose.
21. Di norma 30 minuti dopo la chiusura degli impianti di risalita entrano in funzione mezzi battipista dotati di verricello ed i generatori di neve automatici. Per motivi di sicurezza è assolutamente vietato frequentare le piste dopo tale orario. Analogamente è vietato percorrere le piste di sci, anche durante l’orario di apertura delle stesse, in presenza degli appositi cartelli di “Pista Chiusa”.
22. Per tutte le altre norme relative all’utilizzo delle piste da sci da parte degli sciatori si rimanda alle leggi della Regione Veneto (L.R. 14 febbraio 2007 n.° 5 e L.R. 21 novembre 2008 n.° 21) in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).